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L’Italia è un paese più ospitale per le startup. Due anni di lavoro, al Mise, ma ce l’hanno fatta…

Una segnalazione giunta da Stefano Firpo, del Mise, serve a sottolineare un risultato importante. A poco più di un anno dall’approvazione del Decreto Crescita 2.0, sul finire del 2012, tutte le misure decise a livello di legge sono diventate realtà anche a livello di regolamenti di attuazione (e in qualche caso nell’attuare si è addirittura andati oltre i limiti imposti per eccesso di prudenza da quella norma pionieristica). Le notizie e gli approfondimenti sono sul sito del Mise. Un iter che era cominciato con la task force sulle startup (alla quale ho contribuito), era passato da una larga consultazione, era arrivato al rapporto Restart Italia e si era trasformato in una iniziativa legislativa coraggiosa, ha potuto contare sulla straordinaria volontà e visione di Stefano Firpo, sulla collaborazione appassionata e competente di Mattia Corbetta, sul continuo supporto di Alessandro Fusacchia, nel frattempo passato al ministero degli Esteri. Un paio d’anni di lavoro, tutto sommato, per arrivare a un corpus di regole che non era mai stato neppure concepito in Italia e che è uno spiraglio importante per accelerare l’innovazione del paese.

Il riassunto delle principali novità introdotte da questa legge e dalle sue norme applicative può essere per una volta lasciato alle parole del ministero. Perché senza essere oscure danno il senso della complessità di operazioni che si è resa necessaria per realizzare l’opera.

2013: implementazione della policy a sostegno delle startup innovative

I provvedimenti attuativi

Nel corso del 2013 la Segreteria tecnica del Ministro dello Sviluppo economico ha lavorato intensamente per dare completa attuazione all’articolata impalcatura normativa a sostegno delle startup innovative introdotta con il Decreto Crescita 2.0 (Sezione IX, artt. 25-32) approvato il 13 dicembre 2012.

A febbraio, le Camere di commercio hanno istituito un’apposita sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle startup innovative (disponibile al sito http://startup.registroimprese.it/report/startup.pdf anche in formato riutilizzabile) e agli incubatori certificati (http://startup.registroimprese.it/report/listaIncubatori.pdf), che hanno obbligo di iscrizione e di successivo aggiornamento delle informazioni con cadenza periodica: scopo di questa infrastruttura è garantire una maggiore trasparenza e accessibilità alle informazioni inerenti la vita e l’attività delle due nuove tipologie di imprese menzionate.

Per startup innovative e incubatori non sono previsti oneri di costituzione e registrazione presso le Camere di Commercio (esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria, nonché dal pagamento del diritto annuale).

Per quanto riguarda gli incubatori di startup, il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 21 febbraio 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile ha definito puntualmente i requisiti qualificanti, individuati al termine di un processo di consultazione che ha coinvolto un centinaio di strutture di natura pubblica e privata presenti su tutto il territorio nazionale. Sul sito web del Mise è possibile scaricare il modulo di autocertificazione e la guida all’iscrizione degli incubatori alla sezione speciale del registro.

Il Decreto Lavoro approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 giugno 2013 ha semplificato e ampliato i requisiti per la definizione di startup innovativa. In particolare, è stato abrogato l’obbligo della prevalenza delle persone fisiche nelle compagini societarie. Inoltre, si è intervenuto sui tre criteri opzionali per l’identificazione del carattere innovativo della startup, riducendo la quota minima di spesa in ricerca e sviluppo dal 20% al 15% ed estendendo l’accesso alle imprese con almeno 2/3 della forza lavoro costituita da persone in possesso di una laurea magistrale e alle società titolari di un software originario registrato presso la SIAE. Queste modifiche hanno favorito l’inclusione di quelle startup innovative attive nel campo dell’economia digitale che in buona parte non erano state ricomprese dalla originaria definizione.

Alcune misure di semplificazione sono diventate automaticamente operative il 19 dicembre 2012 con l’entrata in vigore della Legge 221/2012 di conversione del Decreto Crescita 2.0: è il caso della disapplicazione delle regole sulle società di comodo e sulle società non operative in perdita sistematica, del differimento degli obblighi di ricapitalizzazione e delle procedure volte a rendere più rapido e meno gravoso il procedimento liquidatorio che si mette in moto nel caso in cui la startup innovativa non riesca a decollare.

Parimenti, sin dall’entrata in vigore della norma primaria a startup innovative e incubatori certificati è stata concessa piena facoltà di remunerare i propri collaboratori con stock option, e i fornitori di servizi esterni (come ad esempio gli avvocati e i commercialisti) attraverso il work for equity, usufruendo di un regime fiscale e contributivo vantaggioso, nonché di assegnare ad una parte del salario un valore variabile dipendente dalla performance aziendale. Anche l’introduzione di una disciplina in materia di lavoro a tempo determinato più flessibile rispetto alle altre imprese, concepita per favorire l’incremento dell’occupazione, non ha richiesto misure attuative.

Al contrario, la concessione di credito di imposta del 35% per l’assunzione di personale altamente qualificato (in possesso di dottorato o che ha ottenuto una laurea magistrale in una materia tecnico-scientifica tra quelle elencate in norma) ha richiesto un provvedimento di natura secondaria. Firmato nelle scorse settimane dal Ministero dell’Economia e delle Finanze a seguito dell’approvazione da parte delle istituzioni europee (peraltro già ottenuta da diversi mesi), il decreto attuativo prevede a favore delle startup innovative e degli incubatori certificati un’apposita riserva del valore di 2 milioni a valere sulla dotazione generale a disposizione di tutte le imprese. Il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei giorni a venire, e si applicherà anche alle assunzioni effettuate nel corso del 2013. Il Ministero dello Sviluppo economico sta predisponendo la piattaforma informatica che accedere a questo beneficio.

Non meno atteso era la norma riguardante l’accesso semplificato, gratuito e diretto per le startup e gli incubatori al Fondo Centrale di Garanzia, un fondo governativo che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. Dopo aver passato il vaglio della Corte dei Conti, il decreto di natura non regolamentare a cura del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 aprile 2013, che individua le modalità e i criteri semplificati di accesso all’intervento del Fondo, è entrato in vigore a fine giugno. Con questo provvedimento, la garanzia del fondo sui finanziamenti bancari viene concessa a titolo gratuito alle startup innovative e agli incubatori certificati. L’intervento copre fino all’80% del credito ottenuto ed opera sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati. Il decreto fissa infine in 2,5 milioni di euro l’importo massimo garantito per ogni startup o incubatore e assegna alle richieste di garanzia riferite a queste due tipologie di impresa priorità nell’istruttoria e nella presentazione al Fondo.

Per favorire il mercato del private equity, ancora sottodimensionato nel nostro Paese, sono stati introdotti incentivi fiscali per gli investimenti in startup effettuati da aziende e privati negli anni fiscali 2013, 2014, 2015 e 2016: gli incentivi valgono sia nel caso di investimenti diretti in startup, sia nel caso di investimenti indiretti per il tramite di altre società che investono prevalentemente in startup. Chi investe in startup innovative beneficia delle seguenti agevolazioni fiscali:
i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) possono detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% dei conferimenti in denaro, per importo non superiore a euro 500.000, effettuati in ciascun periodo d’imposta;
i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires) possono dedurre dal proprio reddito un importo pari al 20% dei conferimenti in denaro, per importo non superiore a euro 1.800.000, effettuati in ciascun periodo d’imposta.
Si intensifica il beneficio fiscale per l’investimento in imprese startup a vocazione sociale e in quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, prevedendo, in relazione ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione pari al 25% della somma investita e, con riferimento ai soggetti passivi sul reddito delle società, una deduzione pari al 27% della somma investita. In tutti i casi l’investimento per il quale si è fruito dell’agevolazione deve essere mantenuto per almeno due anni, pena la decadenza del beneficio fiscale. A seguito dell’autorizzazione pervenuta dalle istituzioni europee ai primi di
dicembre e della conseguente firma del decreto attuativo da parte dei Ministri dello Sviluppo economico e dell’Economia e delle Finanze, il provvedimento attuativo è attualmente al vaglio della Corte dei Conti.

Altro tassello importante riguarda l’equity crowdfunding, strumento innovativo per la raccolta del capitale diffuso attraverso portali online la cui regolamentazione di dettaglio – la prima nel suo genere a livello mondiale – è stata emanata dalla Consob nel luglio del 2013 al termine di un articolato processo consultivo a cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha partecipato attivamente. Il Registro dei gestori di equity crowdfunding conta due società iscritte (una presso la sezione ordinaria e una presso quella speciale). Sono attualmente in corso di valutazione diverse candidature provenienti da altri soggetti.

Sotto il profilo dell’ausilio ai processi di internazionalizzazione, le startup possono usufruire dell’assistenza dell’ICE-Agenzia; lo scorso 17 luglio, l’Agenzia ha lanciato una Carta dei Servizi che prevede riduzioni del 30% sulle tariffe applicabili alle altre imprese. Inoltre, nel corso del 2013 alcune startup innovative hanno potuto partecipare a fiere ed eventi internazionali qualificati attinenti il mondo dell’innovazione, usufruendo di spazi messi a disposizione gratuitamente: è il caso di Pioneers e Bio Europe (Vienna), Game connection (Parigi) e Webit (Istanbul). Quest’ultima esperienza, rivelatasi particolarmente ricca di soddisfazioni per la delegazione italiana composta da 10 startup innovative, è stata illustrata nell’e-book Italian Startups go International.

L’impalcatura delle politiche a sostegno delle startup non è statica e immutabile, ma è aperta a revisioni e integrazioni. Indicazioni in tal senso proverranno dal sistema di valutazione e di monitoraggio delle politiche che verrà approntato dall’ISTAT in collaborazione con il sistema camerale, l’Agenzia delle Entrate, la Consob, il Ministero dello Sviluppo economico e alcuni esperti indipendenti, attraverso la raccolta costante di dati e l’analisi d’impatto della nuova normativa. È espressamente prevista una voce di bilancio destinata alla creazione di banche dati riguardanti l’ecosistema delle startup e alla conduzione di analisi. Per garantire che queste siano il più possibile obiettive e possano essere oggetto di dibattito scientifico e pubblico, si prevede che i dati usati per la valutazione vengano resi pubblici e riutilizzabili da qualsiasi utente. Il decreto che istituisce il comitato di valutazione è stato di recente firmato dal Ministro dello Sviluppo economico e nelle prossime settimane sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il who’s who delle startup innovative, intanto cresce. E il lavoro per gli imprenditori, i venture capitalist, gli incubatori, gli amministratori territoriali, continua: con una responsabilità in più, se, almeno questa volta, la politica e la burocrazia non possono essere biasimati ma si sono dati da fare per facilitare un poco la situazione. Se il processo andrà avanti, con l’energia degli innovatori, la pressione per rendere ancora più ospitale l’Italia crescerà.

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Luca De Biase

Knowledge and happiness economy Media and information ecology

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