Un post con un dubbio. La questione delle banche è infinitamente più grande di ciascuno dei suoi commentatori e soprattutto di quello che leggete qui. Ma qui si parla più della notizia che del fatto. Nel senso che voglio osservare come la tenuta della polemica contro il governo sul decreto salvabanche stia nella notizia secondo la quale questo sarebbe stato preceduto da un decreto salvabanchieri. I polemisti dicono che il governo ha messo in sicurezza prima i banchieri – impedendo azioni di responsabilità contro i responsabili del crack da parte dei truffati – e poi le banche. Il governo dice che in sicurezza sono i nuovi amministratori non quelli accusati della (presunta) truffa. È evidente la portata del punto in questione.
Il governo infatti ha chiuso le “banche truffatrici”, le ha riaperte sane, ha salvato conti correnti, mutui, fidi e ha condannato azionisti e obbligazionisti (e questo problema ha definito come caso umanitario). Non si poteva fare molto meglio, probabilmente. Ma dice anche che i responsabili andranno puniti. Gli oppositori dicono che questo sarà possibile solo per azione del governo e non dei cittadini.
L’unica è vedere il decreto. Articolo 35.
Il testo non è chiaro. Ma a me pare che obiettivamente riguardi i nuovi amministratori non i vecchi. Perché prima dice che i vecchi se ne vanno, poi parla dell’azione di responsabilità sugli amministratori (che a questo punto sono i nuovi). O sbaglio? Chi mi sa dare un’interpretazione potrebbe farlo nei commenti. Ho cercato in rete ma il tema è sovrastato dalla polemica. E questo dimostra che la strategia della distrazione è sempre in atto.
dalla lettura del testo (art.35, co.3) sembra proprio che la salvaguardia sia per gli amministratori VECCHI, anche perché, finché dura il commissariamento, altri amministratori non ci sono
Direi che potregge i vecchi se restano anche nel periodo successivo, la risoluzione non prevede necessariamente la nomina di commissari straordinari (art. 34.2.b) ma prevede la possibilità di mantenere in funzione i precedenti organi amministrativi o parte di essi ( art. 22.1.e e art. 32.1.b5), in sostanza “eterodiretti” da Banca d’Italia.
Si potrebbe pensare che la previsione di diversa azione nei confronti degli amministratori sia quindi rivolta a quelli che eventualmente permangono dopo l’avvio della risoluzione.
Per gli amministratori, organi di controllo e dirigenti precedenti vale l’art.22.1.g: “i soggetti che hanno dolosamente o colposamente dato causa o contribuito al dissesto dell’ente sottoposto a risoluzione ne rispondono secondo quanto previsto dalla legge”.
Legge in generale o “questa legge”? Qui resta il dubbio.