La mostra di Kutlug Ataman al Maxxi di Roma è la porta d’accesso a una ricerca vera. La ricerca di un regista, artista, documentarista, esploratore dell’esperienza delle persone anche – senza farla troppo difficile – attraverso l’esplorazione del linguaggio narrativo. Siamo ai confini del Mediterraneo, facciamo domande alla sociologia francese e alla consapevolezza turca, camminiamo per la Mesopotamia e ci sdraiamo sul divano (parola araba) per guardare immagini oniriche-ironiche che scendono dal soffitto. Bello. Interessante. Divertente.
da soggetti terzi, non deve recare danno all’immagine ed alle attività
del MAXXI.”
Per i siti istituzionali, ogni divieto di link è fuori dai principi del CAD (codice amministrazione digitale). Ed al riguardo, ricordo il caso enit, magic italy (novembre 2009-marzo 2010). Per i siti non istituzionali, i divieti di linking si ispirano a certe aberrazioni del Millennium Copyright Act (DMCA)che è nato per combattere pirateria, file-sharing e p2p. Ma la regola del “tutti i diritti riservati” ha delle eccezioni normative consistenti, rappresentate dal diritto di informazione, di cronaca, di satira, nonchè dalla libertà di manifestare il proprio pensiero e di partecipare liberamente alla vita culturale della società, ecc…Quindi, secondo me, la restrizione del maxxi è criticabile. Anzi, direi anche che è presuntuosa ed autolesionista.
Francamente mi preoccupa più la stessa clausola fatta nei siti dei Ministeri che in quello in luogo di arte e cultura, come dire un optional nella vita.
Parlate di me purchè bene.
Non è male ce la voglio mettere pure io ‘sta clausola…
In realta’ tutta la clausola non fa che ribadire tre ovvieta’ (che non ci sarebbe bisogno di scrivere). Cioe’ che i titolari del diritto d’autore sono protetti dal diritto d’autore; che i titolari dei marchi hanno diritto di far valere i propri diritti. E che MAXXI in quanto titolare di un interesse alla reputazione ha interesse a non vedere lesa tale reputazione…
Chi scrive i Terms dimentica spesso la differenza tra obbligo e obbligazione…
Da un interesse alla tutela reputazionale non può conseguirne una obbligazione, ovvero un negozio giuridico tra creditore e debitore. Di cosa dovrei esser debitore di aver contemplato il museo e espresso che il layout, piuttosto che ad un museo allude ad una vetrina di ingegneri. Anche in mancanza di vincolo contrattuale con Maxxi, che me ne guarderei a farne in effetti, potrei esser perseguibile se commetto un illecito, e qui abbiamo il diritto di autore, il cui uso è sproporzionatamente rafforzato. E poi una curiosità, con la mia affermazione per analogia avrei leso l’immagine di chi? Del museo o degli ingegneri? E se è del museo gli ingeneri dovrebbero rivalersi a sua volta per la presupposizione di una superiorità che comunque io non ho espresso. Quindi se la prenderebbero con il museo che l’avrebbe dedotta e in malo modo. Vero, scrivere certe clausole è masochistico.
!…L’utente accetta che il sito e tutti i suoi contenuti, ivi compresi i servizi eventualmente offerti, sono forniti “così come sono” e “con tutti gli errori.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, pertanto, non rilascia alcun tipo di garanzia, esplicita o implicita, riguardo tali contenuti, ivi compresi, senza alcuna limitazione, la liceità, il diritto di proprietà, la convenienza o l’adeguatezza a particolari scopi o usi.”
Questa mi sembra moloto più interessante perchè proprio all’inizio sancisce che il Ministero, lo Stato che legifera, in realtà NON è in ALCUN modo RESPONSABILE dei contenuti che pubblica, NE’ dei diritti correlati…!!!!!!!!!!
Le considerazioni di Giulia Aranguena sono precise e giuridicamente condivisibili. Giurisprudenza e dottrina internazionale hanno esaminato i limiti all’attività di linking tra il 1996-1998. I link, quale ipertesTo, costituiscono l’essenza stessa del Web e non sussiste per un sito il “right to stay alone”, un diritto alla riservatezza o a non essere linkato, analogo a quello riconosciuto agli individui. Non è altresì riconosciuto alcun linking esclusivo di un dominio o condizionale.
Limitazioni sono invece universalmente riconosciute per le attività di deep linking -link a pagine profonde- al framing o alle considerazioni che travalicando il diritto di critica, di satira, di cronaca integrano con contenuti o per modalità di espressione una condotta calunnosia o diffamatoria.
Le espressioni civili e riguardose, anche se critiche e non consenzienti, sull’altrui identità non sono – ancora – sottoposte a regime di autorizzazione preventiva.
Le considerazioni di Giulia Aranguena sono precise e giuridicamente condivisibili.
Giurisprudenza e dottrina internazionale hanno esaminato i limiti all’attività di linking tra il 1996 e il 1998.
I link, sono la massima espressione dell’ipertesto e l’essenza stessa del Web; non sussiste per i siti Web il “right to stay alone”, ossia il diritto alla riservatezza o a non essere linkati da terzi, qualcosa di analogo ai diritti riconosciuti per gli individui.
Non è altresì attribuito al titolare di un sito alcun diritto di linking esclusivo o condizionale al proprio dominio, perché tale ipotesi è stata subito considerata come grandemente limitativa del Web.
Sono invece universalmente previsti divieti per le attività di deep linking -link a pagine profonde- di framing o agli scritti che per contenuti o per le modalità di espressione adottate, travalicano il diritto di critica, di satira, di cronaca integrando invece una condotta calunniosa o diffamatoria.
Le espressioni civili e riguardose, anche se critiche e non consenzienti, sull’altrui identità non sono – ancora – sottoposte a regime di autorizzazione preventiva.
Fa specie, certamente, che siti istituzionali italiani adottino clausole di chiara matrice anglosassone – nel ns. ordinamento ragionevolmente viziate da nullità per contrasto con norme imperative ex art. 1418 c.c. – che limitando apriori la libertà di espressione e di critica del cittadino appaiono altresì come una pericolosa censura preventiva sulle attività di governo e di amministrazione, teoricamente e costituzionalmente sottoposte a trasparenza e al controllo del popolo sovrano.