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Emendamento all’emendamento D’Alia

Il famigerato emendamento D’Alia è passato con la nuova legge sulla sicurezza. Ma verrà emendato con un’altra legge. Anche perché sarebbe inapplicabile. Ma perché dobbiamo perdere tempo con queste dinamiche assurde?

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  • Questa è la democrazia parlamentare, bellezze. Sul decreto sicurezza c’è stato un accordo PD-PDL sul testo approvato, che comprendeva l’emendamento, ed era troppo tardi per cambiarlo (scadenza dei termini etc.). Succede svariate volte l’anno.

  • mi permetto di dire una serie di cose che evidentemente non sono chiare, grazie alla sconoscenza di chi ne scrive e alla semplificazione che ne viene fatta dagli altri, con la contemporanea partecipazione del disinteresse di qualcuno ad approfondire e andarsi a leggere le cose alla fonte (imho) e senza polemiche con nessuno.
    Il famoso emendamento D’Alia è diventato l’art.60 del decreto C.2180 . La discussione è iniziata il 10 Marzo nelle Commissioni riunite I (AFFARI COSTITUZIONALI) – II (GIUSTIZIA) in sede referente. Relatori Iole Santelli e Francesco Paolo SISTO, dopo la relazione dei relatori la seduta è stata rinviata dopo che il presidente Giulia BONGIORNO ha avvertito che sono pervenute alle Presidenze delle Commissioni richieste di audizioni che saranno esaminate la prossima settimana in riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi. (ancora oggi non ho trovato nulla).
    Di particolare importanza, io, avevo trovato la documentazione degli Uffici, qui tutti i Dossier
    Ci sono elementi per l’istruttoria legislativa, riferimenti normativi e costituzionali.
    Articolo 60 (Repressione di attività di apologia o incitamento di associazioni criminose o di attività illecite compiuta a mezzo internet)
    E comunque stabilisce che (come ha poi ripetuto la relatrice in aula), che:
    Il decreto, così come oggi è formulato, può essere emanato, a condizione che:
    § si proceda per il reato di istigazione a delinquere (art. 414 c.p.) o a disobbedire alla leggi (art. 415 c.p.) o per apologia di reato (art, 414 c.p.);
    § sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attività di apologia o di istigazione in via telematica sulla reteinternet.
    L’art. 414 c.p. punisce chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione:
    – con la reclusione da 1 a 5 anni, per l’istigazione a commettere delitti; per l’istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni nonché per l’apologia di uno o più delitti;
    – con la reclusione fino ad un anno o la multa fino a 206 euro, per l’istigazione a commettere contravvenzioni.
    Fuori dei casi di cui all’articolo 302 c.p. (Istigazione a commettere delitti contro la personalità interna e internazionale dello Stato), se l’istigazione o l’apologia riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità la pena è aumentata della metà.
    L’art. 415 c.p. punisce con la reclusione da 6 mesi a 5 anni chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico attuata, ovvero istiga, in modo pericoloso per la pubblica tranquillità (cfr C.cost, sent. 108/1974), all’odio fra le classi sociali.
    Dal punto di vista della sequenza procedimentale:
    § spetta all’autorità giudiziaria che indaga comunicare al Ministero dell’interno i contenuti ritenuti illeciti;
    § la polizia postale, su richiesta del Ministro, procede agli accertamenti sul web finalizzati alla verifica della segnalazione;
    § in caso di verifica positiva (sussistenza dei “concreti elementi” di illiceità) il Ministro dell’interno emana il decreto, ricorribile davanti all’autorità giudiziaria e sempre revocabile per il venir meno dei presupposti;
    § una volta emesso il decreto, l’obbligo di filtraggio dei contenuti da parte dei Providers va assolto entro 24 ore (nel silenzio della norma, presumibilmente, decorrente dalla notifica del decreto stesso); il mancato adempimento dell’obbligo costituisce illecito amministrativo ed è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro irrogata dal Ministero dello sviluppo economico.
    Infine, il comma 5 della disposizione in esame novella il n. 1) del quarto comma dell’art. 266 c.p. sostanzialmente precisando che il delitto di ”istigazione di militari a disobbedire alle leggi” è considerato commesso “pubblicamente” ”107] anche quando – oltre che a mezzo della stampa o altro mezzo di propaganda – sia commesso “in via telematica sulla rete Internet”.
    Stato attuale dell’iter: In corso di esame in Commissione
    Il decreto sicurezza approvato al Senato approvato, in modo bipartisan, è tutt’altra cosa.
    E’ la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche´ in tema di atti persecutori. Spero di non aver messo link sbagliati.
    p.s.: ne aveva parlato anche Zambardino qui: quello contenuto nel decreto sicurezza all’esame della Camera.

Luca De Biase

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