Documento: che cosa succede alla legge che manda in galera chi scambia musica online?
Senato della Repubblica
7° Commissione Attività Culturali
Atto Senato n. 3276
Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonche' per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione.
L'atto è in corso di esame presso la 7° Commissione. Il relatore è il presidente della 7° Commissione, Sen. Asciutti.
La scorsa settimana (15 febbraio) sono stati presentati emendamenti al testo: il Presidente relatore ha presentato l'emendamento 3.14, che modifica la disciplina sanzionatoria per fenomeni di violazione del diritto d'autore, come riformulata dal decreto-legge n. 72 del 2004 ("decreto Urbani").
La presentazione di tale emendamento ha suscitato molte polemiche tra l'opposizione. Con l'introduzione delle modifiche contenute nell'emendamento si scavalcherebbe di fatto l'iter del ddl 2980, atto deputato ad apportare modifiche alla legge Urbani, il cui iter è stato convertito in sede deliberante proprio al fine di velocizzare l'approvazione del provvedimento.
Nella giornata del 16 febbraio sono stati quindi presentati vari subemendamenti all'emendamento 3.14 Asciutti. Il Sen. Cortiana in particolare ha presentato subemendamenti con cui propone una sanzione amministrativa in alternativa alla rilevanza penale per le infrazioni al diritto d'autore commesse sul P2P.
La 7° Commissione ha iscritto il seguito dell[base ']esame in sede referente per Martedì 22 febbraio. Il ddl 3276 è l[base ']ultimo punto all'ordine del giorno. Probabile quindi la sua trattazione nelle giornate successive.
Di seguito l'emendamento 3.14 Asciutti ed i subemendamenti Cortiana.
3.14 - ASCIUTTI, relatore
Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
"3-bis. All'articolo 171, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell[base ']ingegno protetta, o parte di essa".
3-ter. All'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1.bis. Chiunque commette la violazione di cui al comma 1, lettera a-bis) è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.
3-quater. All'articolo 171-ter, comma 1, e comma 2, lettera a-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «per trarne profitto» sono sostituite dalle seguenti: «a fini di lucro». All'articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "diffonde o" sono soppresse.
3-quinquies. All[base ']articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, il comma 1 è abrogato. Al fine di utilizzare la rete quale strumento per la diffusione della cultura e per la creazione di valore nel rispetto del diritto d'autore, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove, nel rispetto delle normative internazionalmente riconosciute, forme di collaborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti nel settore, anche con riferimento alle modalità tecniche per l'informazione degli utenti circa il regime di fruibilità delle opere stesse. Nell'ambito delle forme di collaborazione di cui al presente comma, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove anche la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto. I codici sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri unitamente ad ogni informazione utile alla loro applicazione. I Codici sono resi accessibili per via telematica sui siti della Presidenza del Consiglio del Ministri, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dei Ministeri delle Comunicazioni e per i beni e le attività culturali, nonché su quelli dei soggetti sottoscrittori.
3-sexies. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, è abrogato".».
3.14/1 - CORTIANA
All'emendamento 3.14, sopprimere i commi 3-bis e 3-ter.
3.14/2 - CORTIANA
All'emendamento 3.14, sostituire i commi 3-bis e 3-ter con il seguente:
"3-bis. All'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto in fine, il seguente comma: "2-bis. Chiunque, in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file fra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero, con le medesime tecniche, fruisce di un'opera cinematografica o parte di essa, è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui al comma 1, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150".
3.14/3 - CORTIANA
All'emendamento 3.14, sostituire i commi 3-bis e 3-ter con il seguente:
"3-bis. All'articolo 11 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole "ed a loro conto e spese." sono aggiunte le seguenti: "Tali opere si possono liberamente riprodurre, immettere, distribuire, copiare, trasmettere, attraverso qualunque canale o strumento di distribuzione, senza pena alcuna per il soggetto che riproduca, immetta, distribuisca, copi, trasmetta, trascriva, esegua, rappresenti, reciti, comunichi al pubblico, traduca, noleggi tale opera. Le opere prodotte con contributo a titolo di prestito da parte dello Stato, qualora tale prestito non venga restituito nelle forme e nei tempi previsti dal contratto, ricadono nella fattispecie prevista dal presente articolo. Le opere realizzate con contributo totale o parziale dello Stato e delle sue articolazioni a fondo perduto ricadono nella fattispecie prevista dal presente articolo.".
3.14/4 - CORTIANA
All'emendamento 3.14, dopo il comma 3-sexies, inserire il seguente:
"3-septies. All'articolo 11 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole "ed a loro conto e spese." sono aggiunte le seguenti: "Tali opere si possono liberamente riprodurre, immettere, distribuire, copiare, trasmettere, attraverso qualunque canale o strumento di distribuzione, senza pena alcuna per il soggetto che riproduca, immetta, distribuisca, copi, trasmetta, trascriva, esegua, rappresenti, reciti, comunichi al pubblico, traduca, noleggi tale opera. Le opere prodotte con contributo a titolo di prestito da parte dello Stato, qualora tale prestito non venga restituito nelle forme e nei tempi previsti dal contratto, ricadono nella fattispecie prevista dal presente articolo. Le opere realizzate con contributo totale o parziale dello Stato e delle sue articolazioni a fondo perduto ricadono nella fattispecie prevista dal presente articolo.".
5:20:33 PM
|
|