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La confusione tra oblio e la diffamazione

Non sono un giurista. Ma la nuova legge sulla diffamazione dedicata ai giornali registrati contiene un passaggio sul diritto all’oblio che appare del tutto fuori contesto. Non solo, a quanto pare, estende ai giornali la questione – già controversa – del diritto all’oblio. Ma mette a repentaglio la libertà dei cittadini di conoscere la storia passata.

Se il diritto all’oblio è pensato come una sorta di correzione dell’immagine identitaria di una persona che sarebbe distorta dagli algoritmi dei motori di ricerca che privilegiano le pagine molto linkate senza riguardo alla loro attualità, il diritto all’oblio sugli archivi dei giornali diventa una distorsione della realtà.

Spero che i commentatori più avvertiti di diritto mi illuminino se sbaglio.

Comunque, questa legge non sarebbe passata, a mio parere, se la bozza di Dichiarazione dei diritti in internet fosse in effetti una regola. Perché quella Dichiarazione avrebbe dato voce al diritto dei cittadini a una legislazione equilibrata su internet, attenta all’impatto non solo diretto ma anche indiretto delle novità normative. (Vale da esempio di quanto si diceva prima sugli equivoci intorno alla bozza di Dichiarazione).

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  • Caro Luca, sono molto d’accordo con te sul fatto che il ddl 1119 faccia una grandissima confusione tra diritto all’oblio, diritto alla deindicizzazione e tutela contro la diffamazione. Ti segnalo un mio commento in proposito (non so se è elegante citare un proprio lavoro e nel caso mi scuso) http://www.medialaws.eu/il-disegno-di-legge-s-1119-alla-ricerca-di-un-nuovo-bilanciamento-tra-la-liberta-di-espressione-e-il-diritto-allonore-e-alla-reputazione/

  • In realtà il diritto all’oblio nasce proprio in ambito giornalistico cartaceo come evoluzione del diritto alla riservatezza.
    Nei ragionamenti infatti sul diritto di cronaca si arrivò a ritenere come l’attualità della notizia sia un elemento cardine e come una notizia non attuale (o scollegata dalla situazione che si descrive) possa essere priva di senso (o danneggiare l’immagine e l’onore della persona). Interessante da questo senso è Cass. civile, sez. III del 1998 numero 3679 (09/04/1998) http://www.e-glossa.it/wiki/cass._civile,_sez._iii_del_1998_numero_3679_(09$$04$$1998).aspx che riflette esattamente su questo punto.

    Il problema è che nasce non per far dimenticare (anche in italia si parla sempre in diritto, tribunale di Roma, 1 febbraio 2001, “di fatti che necessitano di essere ricordati e di essere tramandati come memoria storica”)

    Per cui l’oblio non dovrebbe avere a che fare con “la rete” ma con “la cronaca”

    Il caso che si usa a lezione è il seguente.

    Tizio nel 1998 viene condannato per furto. Esce un articolo dove si dice che Tizio è un ladro. Dal 1998 al 2002 Tizio sconta la pena. Nel 2012 Tizio si candida per un qualche lavoro: nel fare l’articolo per il giornale non posso dire “Tizio, che nel 1998 ha rubato, si è candidato per…” in quanto non pertinente ed attuale. Se invece tizio nel 2014 viene condannato di nuovo potrei dire “Tizio, come già nel 1998, è stato condannato per furto”.

    È estremamente circostanziale.

    Il diritto all’oblio nasce per consentire alle persone che hanno scontato la loro pena di veder rispettata la loro immagine e di non essere marchiati “per sempre”, non per cancellare il passato 🙂

Luca De Biase

Knowledge and happiness economy Media and information ecology

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